L’avvocato Barbara Bastianon è abilitata al gratuito patrocinio sia in sede civile sia in sede penale.
Cosa si intende per gratuito patrocinio o difesa a spese dello Stato?
Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione (art. 24 Cost.) che consiste nel riconoscimento dell’assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. Al pagamento delle spese legali si provvede mediante l’intervento dello Stato. La persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. Si precisa da subito che è esclusa dal Gratuito Patrocinio l’attività di assistenza e consulenza stragiudiziale – ovvero al di fuori o non finalizzata ad un procedimento processuale – indipendentemente dal reddito dell’Assistito.
Può essere riconosciuto il patrocinio a Spese dello Stato, per il processo penale e del lavoro, nonché per il processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri, per i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali, per i giudizi civili ed amministrativi, nonché nelle procedure di volontaria giurisdizione (legge n. 134/2001) quindi anche per procedimenti minorili, di separazione e divorzio ed è disciplinato dal DPR 30.05.2002 n.115 (artt.76 e ss.). L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. E’ però ammessa la prova contraria (Corte Cost., sentenza n. 139 del 2010).
Chi può essere ammesso a tale beneficio?
Attualmente, per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile del nucleo famigliare convivente, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018) aumentato proporzionalmente in caso di convivenza con figli minorenni. Se l’interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Vi sono delle eccezioni a tale regola: si tiene conto del solo reddito personale, quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi ( ad es. delle cause di separazione e divorzio).
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
Cosa succede nel caso in cui la parte ammessa a Gratuito Patrocinio soccomba in giudizio?
Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Inoltre, nel processo civile, l’ammissione al gratuito patrocinio non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte, si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n. 10053 del 2012).
In caso di soccombenza, inoltre, in taluni casi, il Giudice può disporre con la sua decisione, la revoca del Gratuito Patrocinio, con la conseguenza che la persona assistita dovrà pagare integralmente le spese processuali e gli onorari dovuti al proprio avvocato.
Casi particolari: ammissione al patrocinio a spese dello Stato semplificata.
Indipendentemente dal redditto, si ha diritto di accedere al Gratuito Patrocinio nei seguenti casi:
Dove e come si presenta la domanda di Gratuito Patrocinio?
La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
Dopo il deposito della domanda, il Consiglio dell’Ordine valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità, ed emette uno dei seguenti provvedimenti: accoglimento della domanda, non ammissibilità della domanda, rigetto della domanda. In caso di ammissione, il Consiglio trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati. Se il Consiglio dell’Ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto. Nel procedimento penale, la domanda per l’ammissione al gratuito patrocinio, viene presentata direttamente dall’Avvocato designato, al Giudice competente per il procedimento.
P.Iva: 03772240267
© Studio legale Bastianon
Un sito realizzato da Edemon - Native design land
© Studio legale Bastianon
Un sito realizzato da Edemon - Native design land